(massima n. 1)
Il comportamento di «non contestazione» tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio.