(massima n. 1)
La motivazione della sentenza di merito, nella quale ci si limiti ad affermare genericamente, cioè senza indicare specificamente le fonti probatorie da cui origina il convincimento, che l'istruzione, esperita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali, ha fornito la dimostrazione di una serie di circostanze specificamente indicate, le quali, secondo lo stesso giudicante, sono idonee a dimostrare un fatto costitutivo del diritto oggetto del giudizio, rappresenta una dichiarazione formale ed intrinsecamente solenne, con la quale il giudice attesta che effettivamente sussistono elementi probatori ritenuti idonei a giustificare l'esplicitato convincimento in fatto. A fronte di essa, la parte che impugna la sentenza con ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 non può limitarsi a lamentare un difetto di motivazione per il ricorso da parte del giudice alla suddetta formulazione sintetica, giacché altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali, ma ha l'onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell'ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare l'esplicitato convincimento. Ciò, tanto più qualora la parte abbia anche denunciato la mancata valorizzazione di alcune risultanze probatorie ad essa favorevoli, poiché in tal modo essa dimostra di bene aver individuato, fra le dette risultanze, quali le siano favorevoli e quali no, e, quindi, di aver percepito da quali elementi probatori il giudice abbia concretamente dedotto il suo convincimento. (Sulla base di tali principi la S.C. ha rigettato il motivo di impugnazione che aveva censurato una motivazione perché enunciata nei termini suindicati).