(massima n. 1)
L'istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal difensore al quale sia stato conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in cassazione, senza che occorra, all'uopo, il rilascio di un'ulteriore procura. Il mandato alle liti conferito per un determinato grado di giudizio di merito, difatti, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente anche istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio (art. 83, ultimo comma c.p.c.), il disposto della norma speciale di cui all'art.47, primo comma del codice di rito.