(massima n. 1)
In caso di licenziamento nullo perché intimato ad una lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio in violazione del divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1204 del 1971, dal pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, possono essere detratti eventuali corrispettivi per attivitą lavorative espletate nel corso del rapporto dichiarato nullo (aliunde perceptum), ove il datore di lavoro ne fornisca la relativa prova, mentre non possono essere detratte le indennitą previdenziali, non potendo, le stesse ritenersi acquisite, in via definitiva, dal lavoratore, in quanto ripetibili dagli Istituti previdenziali.