(massima n. 1)
Deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi la domanda con cui l'esecutato deduca l'illegittimitą del precetto, per avere l'esecutante vanificato una facoltą di scelta accordata dal titolo esecutivo al debitore. (Nella specie la doglianza contenuta nell'opposizione si sostanziava nella circostanza che con il precetto era stata intimata la rimozione dei cancelli frapposti al godimento del possesso, laddove nel titolo esecutivo era previsto che l'esecutato potesse, in alternativa, installare, a sua cura e spese, a favore del fondo dominante, un impianto citofonico e un dispositivo di apertura automatica a distanza).