(massima n. 3)
Il rimedio di cui all'art. 404, primo comma, c.p.c. consente di superare, in via eccezionale, le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio ad un diritto autonomo del terzo, che questi non sia stato messo in grado di far valere nei confronti delle (o di una delle) parti in lite, ma che egli avrebbe potuto a quel momento – ossia nel medesimo contesto, fattuale e normativo, preso in considerazione e cristallizzato dalla sentenza opponendo – viceversa far valere, ove avesse preso parte al giudizio. Ne deriva che l'opposizione di terzo, mentre si giustifica in funzione di tutela di situazioni coeve e confliggenti con quelle di una o di entrambe le parti, non può essere utilizzata per consentire la formazione di situazione soggettive future nei confronti delle parti, che postulino, a tal fine, la rimozione dell'assetto dei rapporti, tra le parti medesime, consolidato nel giudicato. (Nella specie il terzo – conduttore dell'immobile oggetto della domanda di cessione in proprietà accolta con la sentenza passata in giudicato pronunciata inter alios – aveva promosso l'opposizione ex art. 404 c.p.c. facendo valere un proprio diritto al riscatto del medesimo immobile, riconosciuto da una legge successiva alla formazione del detto giudicato).