(massima n. 1)
Tra la domanda avanzata in via principale e quella proposta in via di regresso vi è un nesso di pregiudizialità che rientra negli schemi della garanzia propria ed è sufficiente a giustificare, in linea di principio, l'assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause “inscindibili”, ma si estende anche a quelle “tra loro dipendenti”.