(massima n. 1)
In tema di arbitrato rituale, attesa l'applicabilitā del principio di cui all'art. 112 c.p.c. anche al procedimento arbitrale, č inibito agli arbitri di esaminare aspetti nuovi della vicenda che non si traducano in mere argomentazioni difensive, ed č, altresė, precluso l'inserimento, fra i motivi di impugnazione del lodo, di specifiche questioni tratte da clausole negoziali mai poste all'attenzione degli arbitri.