(massima n. 1)
In materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale la tutela del soggetto che intenda esaminare ed estrarre copia di determinati documenti amministrativi č riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 25, comma quinto), č inammissibile la doglianza di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo incentrata sull'assunto della non assoggettabilitā, alla detta normativa, dell'ente al quale la richiesta č stata inutilmente presentata, in quanto non compreso tra quelli menzionati dall'art. 23 legge cit.; in tal caso ponendosi, non giā una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma una questione di merito relativa all'esistenza o meno del diritto di accesso azionato davanti al giudice amministrativo.