(massima n. 1)
La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione in quanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontā delle parti in tal senso, l'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilitā nella quale i due rapporti quello preesistente e quello nuovo vengono a trovarsi ; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni ; il relativo apprezzamento č riservato al giudice di merito ed č incensurabile in sede di legittimitā, se sorretto da motivazione logica, coerente e completa. (Nella specie, un architetto aveva convenuto in giudizio un comune per il pagamento del compenso dovutogli per la redazione di un progetto per la realizzazione di una piscina comunale ed aveva transatto la lite, obbligandosi a modificare il progetto e ad adattare l'opera ad una area diversa da quella ordinaria ; la S.C., nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha ritenuto incensurabile la motivazione con la quale il giudice del merito aveva escluso l'efficacia novativa della transazione, in quanto era rimasta immutata la natura giuridica del rapporto e l'oggetto delle prestazioni assunte dalle parti consistenti, rispettivamente, nella redazione di un progetto e nel pagamento del corrispettivo essendo state convenute modificazioni concernenti esclusivamente le caratteristiche e l'ubicazione dell'opera ).