(massima n. 1)
In materia di esecuzione forzata, deve ritenersi giuridicamente inesistente l'atto esecutivo che sia carente dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo e siffatto vizio, rilevabile d'ufficio dal giudice, può essere fatto valere dalla parte interessata mediante l'opposizione agli atti esecutivi, proponibile oltre il termine di cinque giorni dal compimento dell'atto, ma non oltre il termine di cinque giorni dalla conoscenza dell'atto che chiude il processo.