(massima n. 1)
La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro e gli interessi costituiscono, per effetto dell'art. 429 c.p.c., coefficienti per la integrale quantificazione del credito; ne consegue che non deve ad essi fare ricorso il giudice che, in accoglimento della domanda del lavoratore, pronunzi una condanna generica del datore di lavoro al pagamento delle spettanze dovute.