(massima n. 1)
La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di una domanda nuova in appello (purché la questione non sia stata presa in esame e non vi sia stata un'esplicita pronuncia al riguardo da parte del giudice di appello), cassando senza rinvio la decisione del giudice di merito che abbia mancato di riscontrarla.