(massima n. 1)
Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento. Ne consegue che incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza del giudice del merito che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell'atto di citazione senza specificare se esso contenga o meno anche la firma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza o meno dell'animus confitendi, mentre č configurabile vizio di motivazione allorché, mancando la sottoscrizione della parte, il giudice si limiti a fondare il proprio convincimento sull'elemento indiziario costituito dalla ammissione del procuratore, tralasciando completamente altre risultanze probatorie (nella specie: una prova testimoniale) di segno contrario.