(massima n. 1)
In tema di litisconsorzio necessario, la natura perentoria del termine per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (o tra loro dipendenti) nel giudizio di impugnazione e la sua improrogabilità sono disposte dalla legge, ai sensi degli artt. 152, 153 e 331 c.p.c. ed il codice stesso non prevede eccezioni all'improrogabilità dei termine perentori, nemmeno per fatti riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore e, comunque, non imputabili alla parte, né per colpa, né per dolo. Tale disciplina ha invero la sua ratio nell'esigenza di celerità del processo e non viola il diritto di difesa, anzi ne amplia l'ambito, poiché consente alle parti di sanare un iniziale errore nell'introduzione del giudizio ponendo rimedio alle conseguenze, altrimenti negative, della mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio stesso in quel grado o fase a causa del vincolo del litisconsorzio.