(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il principio dell'iniziativa di parte č temperato da quello di impulso d'ufficio, in base al quale č onere dell'ufficio dare comunicazione alle parti dei provvedimenti giudiziali essenziali a garantire il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, emettendo un provvedimento di remissione in termini in favore della parte alla quale non era stato comunicato, a cura della cancelleria, il decreto di fissazione della prima udienza).