(massima n. 1)
In tema di esecuzioni immobiliari, la facoltà di sospendere la vendita attribuita dall'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 19 bis legge n. 203 del 1991, al giudice dell'esecuzione anche all'esito di aggiudicazione avvenuta al prezzo base indicato nell'ordinanza di cui all'art. 576 c.p.c., può essere esercitata, indipendentemente dalle interferenze illegittime nelle vendite immobiliari, allorché – per eventi sopravvenuti o per circostanze prima non note – il prezzo offerto sia risultato notevolmente inferiore a quello giusto, sicché l'ordinanza di sospensione, che non è preclusa dalla mancata revoca o impugnazione degli atti precedenti all'aggiudicazione, comportando l'impossibilità di pronunciare il decreto di trasferimento del bene, determina altresì la revoca dell'aggiudicazione e di tutti gli atti compiuti in conseguenza del disposto incanto, che andrà perciò rifissato.