(massima n. 1)
Nel caso di riunione in sede di appello di procedimenti aventi ad oggetto le impugnazioni di due sentenze rese su domande sovrapponibili – in quanto concernenti, in parte, la stessa causa e, in parte, cause connesse – qualora una delle sentenze abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'altra abbia, invece, deciso nel merito su tutte le domande proposte in primo grado, il giudice di appello che ritenga sussistente la giurisdizione non è tenuto a rimettere le parti innanzi al primo giudice ex art. 353, c.p.c., poiché, in questa ipotesi, la sentenza resa in secondo grado, pronunziando sull'intero thema decidendum, garantisce il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.