(massima n. 1)
L'omessa indicazione delle parti intimate nell'epigrafe del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso solo qualora ne derivi l'incertezza assoluta sull'identità delle parti medesime. Da ciò, conseguente l'esclusione di tale sanzione nel caso in cui dette parti siano individuate in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che le parti nei cui confronti era stato proposto il ricorso – non indicate nell'epigrafe – fossero inequivocabilmente individuate attraverso le indicazioni nominative contenute nella relazione di notificazione, peraltro coincidenti con le parti menzionate nell'epigrafe della sentenza impugnata).