(massima n. 1)
L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, eseguita dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione si risolve nell'apprezzamento di un «fatto», come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che in sede di esecuzione la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come «giudicato esterno» (in quando decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, né violazione del principio del ne bis in idem.