(massima n. 1)
La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialitą assoluta dell'accertamento del vizio, che impone la rimessione stessa, e, pertanto, il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attivitą invalidamente svolte in primo grado.