(massima n. 1)
Il giudice può disporre la riunione di impugnazioni proposte separatamente – anche al di fuori delle ipotesi nelle quali la riunione è imposta espressamente dalla legge – tutte le volte in cui fra le stesse impugnazioni si ravvisino, in concreto, elementi di connessione tali da rendere conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto; è ben ammissibile, pertanto, la riunione di impugnazioni proposte avverso sentenza non definitiva sull'an e sentenza definitiva sul quantum, pronunciate nel medesimo giudizio.