(massima n. 1)
Il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, previsto dal secondo comma dell'art. 1341 c.c., č necessario anche quando dette clausole sono predisposte dal contraente pił debole, in quanto tale norma, oltre a tutelare quest'ultimo, impedendo che sia sopraffatto dalla parte che si trova in posizione di supremazia, mira anche e soprattutto a garantire che le clausole onerose costituiscano l'oggetto di una vera e propria contrattazione tra le parti.