(massima n. 1)
È valido il giudizio di secondo grado instaurato contro il successore a titolo particolare di un credito e svoltosi senza integrare il contraddittorio con l'alienante del medesimo se questi non partecipi alla fase di gravame, in tal modo dimostrando di non esser interessato al giudizio e di volerne restar fuori, e la controparte accetti il contraddittorio con il nuovo soggetto processuale – in tal modo dimostrando di consentire all'estromissione del giudizio del precedente contraddittore – perché tutti tali elementi integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del suddetto alienante, e quindi, pur in assenza di un provvedimento formale, questi cessa di esser litisconsorte necessario. (Fattispecie relativa a cessione di credito per rimborso IVA, effettuata da un fallimento in favore di una società cessionaria, a seguito della quale la cessionaria aveva notificato, all'Amministrazione finanziaria, la sentenza di primo grado favorevole al fallimento, impugnata dall'Amministrazione nei confronti dell'avente causa e senza chiamare in giudizio il curatore).