(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 346 c.p.c. impone alla parte totalmente vittoriosa in primo grado l'onere di riproporre in modo specifico, al giudice d'appello, le questioni decise in modo diverso dal giudice di primo grado e che siano in funzione della pronuncia su eccezioni che il giudice può esaminare solo se la parte le propone, e non ha, invece, riferimento alle questioni di fatto su cui il giudice di primo grado non si sia pronunciato in modo contrario a quello sostenuto dalla parte vittoriosa e che rilevano in funzione della decisione su punti investiti dall'appello principale.