(massima n. 1)
Ai fini della predisposizione del contratto e dell'approvazione specifica per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie, di cui all'art. 1341 comma secondo c.c., non ha rilievo la potenzialitą economica delle parti, neppure intesa nel senso della disponibilitą esclusiva del bene oggetto del contratto, bensģ soltanto la determinazione unilaterale della clausola; non č pertanto richiesta la specifica approvazione per iscritto delle clausole anzidette (nella specie clausole di deroga della competenza territoriale), quando il contratto sia stato specificamente formato con l'intervento delle parti.