(massima n. 2)
Nelle controversie alle quali si applichino, ratione temporis, l'art. 58 della L. 8 giugno 1990, n. 142, nonché gli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, perché possa configurarsi la responsabilità degli amministratori come degli impiegati di un comune per i danni causati al cittadino in conseguenza di provvedimenti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni è necessario che il provvedimento sia stato adottato in lesione di una situazione di interesse protetto, e che nell'adottarlo amministratori o pubblici funzionari abbiano agito con dolo o colpa grave. La valutazione relativa alla sussistenza o meno di tale elemento soggettivo è rimessa al giudice di merito, e non è sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.