(massima n. 1)
L'accoglimento della domanda di garanzia proposta, nei confronti di altro debitore evocato in giudizio, dal convenuto, soccombente rispetto alla domanda dell'attore di condanna al pagamento, non elimina l'interesse del convenuto medesimo ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine ad ogni pretesa fatta valere con la domanda attorea.