(massima n. 1)
In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell'art. 295, c.p.c., modificato dall'art. 35, legge n. 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale “controversia amministrativa” (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia e se tra i giudizi sussista diversità di petitum e di parti, essendo peraltro il G.O. competente a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi. (Nella specie, la S.C., ha escluso la sussistenza dei presupposti della sospensione necessaria tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di avviamento in favore del gestore provvisorio di una sede farmaceutica ed il giudizio promosso in sede amministrativa per l'annullamento del provvedimento di cessazione di detta gestione).