(massima n. 1)
In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non può ritenersi invalida, dovendosi attribuire prevalenza, in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c., alla necessità che l'aspirazione alla giustizia, esercitata e coltivata dalla parte che ha proposto l'impugnazione, riceva la tutela richiesta rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati. Se, infatti, dalla regola dettata al giudice dall'art. 335 dovesse ricavarsi il principio che la mancata riunione di più gravami contro la medesima sentenza rende nulla la decisione del primo, si profilerebbe il problema del contrasto della norma con l'art. 24 Cost.