(massima n. 1)
Proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per la impugnativa di un licenziamento, qualora il giudice, anziché definire il procedimento cautelare, dia corso al giudizio di merito in assenza della proposizione della relativa domanda, non si verifica un mero mutamento del rito, né una nullitą suscettibile di sanatoria, ma una radicale irritualitą del processo, di cui la domanda costituisce presupposto essenziale. (Nella specie, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto che risultasse adeguata volontą della parte di chiedere, oltre alla tutela cautelare e di urgenza, anche la tutela di merito, il giudice di appello aveva negato tale ipotesi, escludendo ogni violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il petitum e la causa petendi erano rimasti immutati e il mutamento del rito operato dal giudice era stato sostanzialmente accettato dalle parti. La S.C., preso atto dell'accertata mancanza di una domanda di merito, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata).