(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia motivata mediante rinvio alla sentenza di primo grado, il vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimitą ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. sussiste solo se, con il rinvio, sia stato omesso l'esame di uno specifico elemento di segno contrario alla prima decisione, potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione, e non anche per effetto della sola tecnica del rinvio, essendo la sentenza di primo grado richiamata dal secondo giudice divenuta parte integrante della propria decisione.