(massima n. 1)
Il termine annuale di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. (insuscettibile di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e previdenziali) è stabilito a pena di decadenza e decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi l'omessa comunicazione da parte del cancelliere (a carico del quale può dar luogo solo ad una sanzione disciplinare), atteso che l'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis, dovendo pertanto ritenersi manifestamente infondata la denunzia di contrasto tra l'art. 327 cit. e l'art. 24 Cost.