(massima n. 1)
È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace, in causa di valore inferiore a lire due milioni, con il quale si denunzi non la debenza o meno delle spese – cioè la violazione dell'art. 91 c.p.c., norma processuale alla cui osservanza è tenuto anche il giudice di pace —, ma la quantificazione delle spese stesse. In particolare, sono norme di carattere sostanziale, che il giudice di pace non è tenuto ad osservare allorchè pronunzia in controversie di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni – contenute in leggi o in altre fonti del diritto (come le deliberazioni del Consiglio nazionale forense che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali) – relative al quantum delle spese che devono essere liquidate in favore della parte vincitrice (ed a carico di quella soccombente).