(massima n. 1)
Qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e P.A., della proprietą di un terreno, che si contesti costituisca l'alveo di un corso d'acqua, va rimessa al tribunale regionale delle acque pubbliche competente per materia, ai sensi dell'art. 140, lett. b, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in ordine alle «controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde» l'intera causa nella quale vengono in rilievo tali limiti, con la conseguenza che non puņ disporsi la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale ordinario in attesa della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti dell'alveo.