(massima n. 1)
Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, che si verifica quando la presenza di pił parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti gią parti del giudizio il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve disporre l'integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione del contraddittorio, in difetto di emissione di tale ordine, non comporta l'inammissibilitą del gravame, ma la nullitą dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimitą.