(massima n. 1)
Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio – il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve disporre l'integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione del contraddittorio, in difetto di emissione di tale ordine, non comporta l'inammissibilità del gravame, ma la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.