(massima n. 1)
I limiti legali di ammissibilitą della prova testimoniale fissati dall'art. 2722 c.c. (che non consente la prova di patti aggiunti o contrari, anteriori o contemporanei al documento) non operano allorché detta prova sia intesa non gią a contestare il contenuto del documento, ma a renderne esplicito il significato.