(massima n. 1)
Il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve investire una pluralità di enunciati posti a fondamento della decisione e rinvenibili nella motivazione (o da questa ricavabili implicitamente), ponendone in luce la reciproca incompatibilità, mentre non può concernere il rapporto tra provvedimenti istruttori e decisione, atteso che questi ultimi non possono pregiudicare la decisione della causa (fattispecie in cui la parte aveva dedotto la contraddittorietà tra la decisione che aveva fatto proprio il parere del consulente di primo grado e l'ordinanza che aveva disposto il rinnovo della consulenza in secondo grado).