(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione del processo emesso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., pur avendo forma di ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della impugnabilità del provvedimento predetto a mezzo regolamento necessario di competenza (ex art. 42 del codice di rito, così come sostituito dell'art. 6 della legge n. 353/1990). Ne consegue che, ove le parti, anziché proporre il regolamento de quo nel termine di cui all'art. 47 c.p.c., abbiano (come nella specie) presentato istanza per la revoca dell'ordinanza di sospensione al giudice che lo aveva emanato, e questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza rende inammissibile quella del secondo provvedimento (dovendosi, in caso contrario, ritenere attribuita alle parti una inammissibile facoltà di aggirare, con la proposizione della richiesta di cui all'art. 297 c.p.c. seguita da rigetto, il termine perentorio di trenta giorni stabilito dal precedente art. 47 per la proposizione del regolamento necessario di competenza, unico mezzo di impugnazione dell'ordinanza di sospensione).