(massima n. 1)
La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado si impone anche quando, attraverso un'erronea dichiarazione di interruzione, il giudice di primo grado abbia malamente estromesso dal processo una parte che doveva, invece, parteciparvi. (Nella specie il giudice di primo grado, a seguito dell'istituzione delle aziende sanitarie locali disposta dal D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, aveva dichiarato l'interruzione del processo in corso nei confronti di un'unitą sanitaria locale, ritenendo che detto D.L.vo avesse determinato l'estinzione delle USL, con conseguente verificazione di un'ipotesi di successione a titolo universale nel processo).