(massima n. 1)
Non ricorre l'ipotesi di cause dipendenti il cui trattamento processuale č equiparato a quello delle cause inscindibili ma quella di trattazione congiunta di domande autonome nel caso in cui si tratta di individuare quale tra i soggetti convenuti in giudizio ovvero chiamati in causa sia tenuto ad assicurare il soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, senza che la negazione della responsabilitā dell'uno presupponga l'automatica e inevitabile responsabilitā dell'altro. Ne consegue che, nel caso considerato, qualora la sentenza di primo grado abbia individuato l'unico soggetto ritenuto responsabile e la sentenza sia stata impugnata solo da tale soggetto deve ritenersi formato il giudicato in merito all'estraneitā al giudizio degli altri soggetti che erano presenti in primo grado e che non vi sia, quindi, alcuna necessitā di integrare il contraddittorio nei loro confronti.