(massima n. 1)
Poiché, ai fini della legittimazione ad impugnare, č sufficiente, oltre alla soccombenza, la mera assunzione formale della veste di parte primaria nel precedente grado di giudizio, l'interveniente volontario in sede di appello assume in tale giudizio detta qualitą ed č, quindi, legittimato a proporre ricorso per cassazione, vuoi che le sue istanze siano state respinte nel merito, vuoi che sia stata negata dalla sentenza di secondo grado l'ammissibilitą del suo intervento ed egli impugni siffatta pronuncia censurando la legittimitą della relativa declaratoria.