(massima n. 1)
Dal principio secondo cui la pronuncia di «cessazione della materia del contendere» costituisce, nel processo civile contenzioso, una fattispecie di estinzione del giudizio, si desume che la denuncia, mediante ricorso per cassazione, della sua omessa emanazione in presenza delle condizioni richieste č da qualificare come denuncia di error in procedendo che legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti e a cassare senza rinvio la sentenza che risulti affetta dal suddetto vizio, perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire determinato dalla cessazione della materia del contendere.