(massima n. 1)
L'adozione generalizzata, da parte dei lavoratori, di un certo tipo di abbigliamento, coincidente con quello normalmente suggerito dal costume o dalle regole del vivere civile e della buona educazione non determina il sorgere di un uso aziendale vincolante e, pertanto, non comporta, di per sé — in assenza, cioè di apposite disposizioni legali o contrattuali, correlate alla morale corrente o a prescrizioni igieniche, ovvero di specifiche direttive che rendano obbligatorie particolari forme di vestiario in relazione a prassi aziendali recepite dal codice disciplinare ed improntate ad esigenze produttive o di immagine — l'insorgere di un potere del datore di lavoro di prescrivere a ciascuno dei dipendenti di conformare il proprio comportamento a quello di fatto osservato dagli altri (nella specie, la rinunzia all'uso di pantaloni corti), né legittima lo stesso datore a rifiutare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., la prestazione lavorativa messa a sua disposizione da chi si sottragga a tale prescrizione.