(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitą, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare le prove non valutate o erroneamente valutate, nonché di indicare le ragioni del ritenuto carattere decisivo delle stesse.