(massima n. 1)
Il principio secondo il quale nel giudizio di legittimitą non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestivitą di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimitą di controllare la veridicitą dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostagli.