(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 354 c.p.c. il processo può regredire dall'appello al primo grado nei soli casi tassativamente previsti da detta norma; pertanto, è viziata la sentenza con cui il giudice d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. (per essere stata emessa, in un giudizio in cui erano proposte una domanda principale e una riconvenzionale, su istanza del solo attore dopo la precisazione delle conclusioni), rimette le parti davanti al primo giudice.