(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione è per definizione carente del potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività, e, in particolare, sentenze declinatorie della competenza dell'ufficio cui appartiene. Pertanto, il provvedimento con il quale detto giudice rilevi l'erroneo deposito, per incompetenza territoriale (inderogabile) del tribunale adito, dell'atto di pignoramento esprime un mero potere ordinatorio e non definitorio, ed ha, quindi, forma e natura di ordinanza (che non vulnera i diritti di difesa delle parti, essendo esperibili avverso di essa il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. o l'opposizione agli atti esecutivi). Da ciò consegue l'inammissibilità del regolamento di competenza.