(massima n. 1)
La prassi aziendale, consistendo in un reiterato ed unilaterale comportamento mantenuto dal datore di lavoro nella sua azienda verso i dipendenti, in virtł dei poteri gerarchici e di organizzazione dell'impresa, in tanto puņ derogare al contratto collettivo del settore a cui egli ha aderito, in quanto si risolva in un riconoscimento di diritti del lavoratore pił favorevole rispetto a quello a lui attribuibile sulla base del contratto collettivo e non comporti invece il disconoscimento di diritti esigibili in base al contratto medesimo (nella specie, relativa al riconoscimento del «premio di fedeltą aziendale» contenuto nell'accordo aziendale FIAT del 27 marzo 1991, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, che, sulla base del comportamento unilaterale mantenuto dall'azienda successivamente alla stipula dell'accordo, aveva escluso i periodi di aspettativa sindacale dal computo della «anzianitą aziendale» utile ai fini del conseguimento del premio suddetto).