(massima n. 1)
La legittimazione a proporre il ricorso per cassazione o a resistervi spetta per il solo fatto di avere assunto la qualitą di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolaritą del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (nella specie la societą resistente, evocata nei due gradi del giudizio di merito nella qualitą di impresa assicuratrice cessionaria, ex art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge 24 novembre 1978, n. 738, di altro assicuratore, senza aver eccepito nulla in proposito, lamentava in sede di legittimitą il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata chiamata nella detta qualitą, anziché in quella di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada).